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Sez. 1, Ordinanza n. 8115 del 22/05/2003 (Rv. 563448 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su eccezione di parte - Relativo provvedimento del giudice - Mezzo di impugnazione - Appello o ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563448-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La pronuncia del giudice che, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità dall'art. 38 cod. proc. civ., dichiari l'incompetenza, d'ufficio o su eccezione di parte, oppure respinga una simile eccezione, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., ma deve essere impugnata con l'appello (o, nel caso di declaratoria emessa in sede di appello, con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), in quanto l'"error in procedendo" così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme attinenti al rilievo di tale questione, onde, qualora la parte contesti la declaratoria sulla competenza e, contro la suddetta pronuncia, proponga la relativa istanza di regolamento necessario, la Corte di cassazione, quale giudice dell'ammissibilità del ricorso davanti ad essa proposto, ha il potere di rilevare l'intempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio dell'incompetenza e, senza statuire sulla competenza, deve dichiarare inammissibile il regolamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)