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Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006 (Rv. 592158 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Questioni di competenza - Portata - Questioni concernenti l'applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. in relazione al regime preclusivo riguardante la formulazione dell'eccezione di incompetenza e il rilievo della stessa - Decisione relativa - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592158-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Con la proposizione del regolamento di competenza la parte istante può direttamente ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e tra le "questioni di competenza" si deve considerare ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ., non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione dell'eccezione e del rilievo dell'incompetenza di cui alla citata norma integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da dedurre con l'ordinario rimedio dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)