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Sez. 1, Ordinanza n. 3586 del 22/02/2005 (Rv. 579452 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Tardiva eccezione di incompetenza - Sentenza del giudice sulla competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579452-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza contro una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza in violazione delle norme processuali che dettano i limiti temporali per la proponibilità della relativa eccezione. A tal fine, la tardività dell'eccezione di incompetenza ben può essere dedotta e rilevata dinanzi alla Corte di Cassazione, giudice dell'ammissibilità del ricorso ad essa proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)