Sez. L, Sentenza n. 2788 del 20/03/1987 (Rv. 451905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI CONTENUTO INTELLETTUALE - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DI RISCHIO A CARICO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - NATURA SUBORDINATA OD AUTONOMA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI CONTENUTO INTELLETTUALE - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE DI RISCHIO A CARICO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - NATURA SUBORDINATA OD AUTONOMA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale (nella specie: di istruttori ed animatori di centri ricreativi), che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione del rischio a carico del lavoratore, l'accertamento del carattere subordinato od autonomo del rapporto di lavoro (nella specie: ai fini della debenza dei contributi assicurativi i.N.P.S.) va esclusivamente desunto dalla posizione di subordinazione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni. Mentre resta, a tal fine irrilevante, ove difetti detto requisito, la eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la natura e la continuità dell'attività, la Forma della retribuzione. (V 2224/86, mass n 443862; (V 3011/85, mass n 440723; (V 4036/84, mass n 436010; (V 2875/82, mass n 420762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)