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Sez. 1, Sentenza n. 123 del 12/01/1977 (Rv. 383614 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - ESPRESSA ISTANZA - ESCLUSIONE - DANNO RAGGUAGLIATO AGLI INTERESSI SULL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383614-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA - ESPRESSA ISTANZA - ESCLUSIONE - DANNO RAGGUAGLIATO AGLI INTERESSI SULL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

In tema di espropriazione per pubblica utilita, l'Obbligo di risarcire l'espropriato per il danno da occupazione illegittima (perche non preceduta da provvedimento d'urgenza, ovvero perche abusivamente protrattasi oltre il biennio), trova fondamento in una responsabilita extracontrattuale per fatto illecito, e deve tendere, pertanto, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi del fatto medesimo. Ne consegue che il giudice adito per il riconoscimento e la liquidazione di tale danno deve tenere conto della svalutazione monetaria intervenuta dalla data della sua produzione, pur in difetto di un'espressa istanza dell'interessato, trattandosi di elemento compreso nella domanda risarcitoria. Questi principi operano anche nel caso in cui il danno in questione venga ragguagliato agli interessi sull'indennita espropriativa, per il periodo di occupazione illegittima, in quanto tale ragguaglio non vale a trasformare in debito di valuta il debito di valore per fatto illecito. (V 1875/76, mass n 380669; (V 1143/76, mass n 379825; (V 1549/75, mass n 375147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)