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Sez. U, Sentenza n. 765 del 13/11/1999 (Rv. 531091 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Istanza di concessione all'esercizio della radiodiffusione in ambito locale - Rigetto - Natura dell'interesse che si assume leso dal provvedimento dell P.A. - Diritto soggettivo - Esclusione - Interesse legittimo - Configurabilità - Impugnazione del provvedimento - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Interventi normativi successivi al provvedimento di rigetto della istanza - Rilevanza sulla questione di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531091-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI

La controversia insorta tra il privato titolare di emittente radiofonica, che abbia conseguito l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della radiodiffusione in ambito locale a seguito di domanda di concessione all'esercizio stesso, e l'amministrazione, che abbia successivamente rigettato la predetta istanza, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo nell'ambito della sua generale giurisdizione di legittimità, in quanto la posizione del privato in relazione al diniego del provvedimento richiesto è di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, ponendosi a fronte del potere pubblicistico della P.A. di governo dell'etere, anche a tutela del servizio pubblico svolto dall'ente concessionario delle trasmissioni radiotelevisive. Nè il sopravvenire di altri interventi normativi, successivi all'impugnato provvedimento di rigetto, essenzialmente consistenti nella concessione di proroghe dei termini già previsti per l'esercizio di attività radiotelevisive (art. 1 della legge n. 650 del 1996; art. 3 della legge n. 249 del 1997; art. 2, comma dodicesimo, della legge n. 122 del 1998), può esercitare alcuna interferenza sulla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 19/10/1992 num. 407 CORTE COST., Legge 17/12/1992 num. 482 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 422 art. 4 com. 3, Legge 23/12/1996 num. 650 art. 1, Legge 31/07/1997 num. 249 art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1998 num. 122 art. 2 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)