Sez. 3, Sentenza n. 5579 del 14/10/1988 (Rv. 460136 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITÀ PER LA PERDITA - DEBITO DI VALUTA.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITÀ PER LA PERDITA - DEBITO DI VALUTA.*
In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, il credito relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore nel caso di recesso del locatore, trattandosi di compenso rapportato al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche (art. 69 della legge n. 392 del 1978) ovvero al canone richiesto od offerto (art. 1 del d.l. n. 832 del 1987 sostitutivo dell'art. 69 citato) e riferito al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e, cioè, al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), ha per oggetto fin dall'origine una somma di danaro e, pertanto, costituisce un credito di valuta e non di valore. (V 6266/84, mass n 437898).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)