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Sez. 2, Sentenza n. 7263 del 06/12/1986 (Rv. 449335 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE - TRA PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI - DIVIETO EX ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 1815 DEL 1939 - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI RISERVATE A DETTI PROFESSIONISTI - NULLITÀ - ABROGAZIONE PARZIALE DEL DIVIETO PER EFFETTO DELLE LEGGI N. 183 DEL 1976, N. 92 DEL 1979 E 17 DEL 1981 - APPLICAZIONE DELLE CITATE DISPOSIZIONI AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449335-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE - TRA PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI - DIVIETO EX ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 1815 DEL 1939 - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI RISERVATE A DETTI PROFESSIONISTI - NULLITÀ - ABROGAZIONE PARZIALE DEL DIVIETO PER EFFETTO DELLE LEGGI N. 183 DEL 1976, N. 92 DEL 1979 E 17 DEL 1981 - APPLICAZIONE DELLE CITATE DISPOSIZIONI AI GIUDIZI IN CORSO.*

Il divieto di Costituzione di società per azioni aventi ad oggetto l'espletamento di prestazioni riservate a professionisti iscritti negli appositi albi, quali quelle di progettazione e direzione della costruzione di opere civili di Competenza degli ingegneri, che è posto dagli artt. 1 e 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed implica la nullità dei contratti che vengano stipulati per la realizzazione di un siffatto oggetto sociale, deve ritenersi parzialmente abrogato nei riguardi delle società che progettino impianti mediante strutture industriali e complesse organizzazioni tecnico-amministrative, ovvero che svolgano attività di studio e progettazione richiedenti speciali competenze tecniche e scientifiche (nella specie, progetto di costruzione di un porto), alla stregua delle sopravvenute Disposizioni di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976 n. 183 (in tema d'interventi straordinari nel Mezzogiorno), all'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito in legge 31 marzo 1979 n. 92 (in tema di contenimento del costo del lavoro ed obblighi contributivi), ed all'art. 11 della legge 12 febbraio 1981 n. 17 (in tema di potenziamento delle ferrovie dello stato). Tali norme, infatti, di immediata applicabilità anche nei giudizi in corso, nel prevedere la concessione di contributi ed agevolazioni, ovvero del conferimento di incarichi da parte delle ferrovie dello stato, anche in favore di società di progettazione munite dei connotati sopra specificati, esprimono la volontà del legislatore di eliminare parzialmente il suddetto divieto, ancorché non espressamente e non in Sede di nuova regolamentazione dell'intera materia. (V 566/85, mass n 438773).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2238, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 51, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 3, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 13, Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 CORTE COST., Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)