Sez. 2, Sentenza n. 12351 del 29/11/1995 (Rv. 494874 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Agibilità ed accatastamento di alcuni capannoni - Attività professionale nell'interesse dell'impresa richiedente - Esercizio da parte di una s.r.l. - Divieto - Contratti stipulati dalla società per lo svolgimento della detta attività - Nullità.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Non può essere esercitata da una S.r.l. l'attività professionale volta all'ottenimento dell'agibilità ed all'accatastamento di alcuni capannoni, nell'interesse di altra impresa richiedente, stante il divieto - posto dall'art. 2 legge n. 1815 del 1939 - di costituire società aventi ad oggetto l'espletamento di prestazioni riservate a persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale e non essendo l'indicata attività corrispondente al servizio di natura imprenditoriale tipico delle cosiddette società di engineering, bensì alle prestazioni tipiche del contratto d'opera intellettuale degli ingegneri; con conseguente nullità dei contratti stipulati dalla società per lo svolgimento dell'indicata attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)