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Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 30/03/1990 (Rv. 466310 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466310-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONDIZIONI.*

La responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., può concepirsi in rapporto alle semplici trattative se lo svolgimento delle stesse, per serietà e concludenza, come nel caso in cui le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto che si propongono di stipulare, sia stato tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, sicché la parte che successivamente interrompa le trattative medesime senza giusta causa, violando volontariamente l'Obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo. (Conf 3922/89, mass n 463757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)