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Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002 (Rv. 551883 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per il risarcimento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551883-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

Per il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento è sufficiente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, competendo al debitore convenuto provare che l'inadempimento non sussiste, avendo egli adempiuto all'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)