Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002 (Rv. 551883 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per il risarcimento - Sufficienza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
Per il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento è sufficiente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, competendo al debitore convenuto provare che l'inadempimento non sussiste, avendo egli adempiuto all'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)