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Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002 (Rv. 557572 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di adempimento - Oneri del creditore e del debitore - Rispettivi contenuti.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557572-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nell'azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento, è tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa, a quello pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)