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Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004 (Rv. 577642 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Prova del titolo e mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per la risoluzione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577642-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Nella specie, avente ad oggetto un contratto concluso dalla Regione Lazio, per lo svolgimento di un corso di formazione per dipendenti regionali, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando che, avendo la Regione provato l'esistenza del contratto e gli obblighi della controparte di gestire regolarmente il corso e di depositare il rendiconto delle spese entro il termine a questo fine convenuto, incombeva sulla controparte l'onere di dimostrare detto deposito, al fine di evitare l'accoglimento della domanda di risoluzione e quella conseguenziale, di restituzione del corrispettivo percepito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)