Sez. L, Sentenza n. 3706 del 14/04/1987 (Rv. 452646 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ - APPARECCHI ELETTRICI - NOZIONE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - ILLEGITTIMITÀ EX ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ - APPARECCHI ELETTRICI - NOZIONE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - ILLEGITTIMITÀ EX ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'obbligatorietà dell'Assicurazione antinfortunistica, sono da considerare apparecchi elettrici tutte le macchine (comprese, quindi, le fotocopiatrici) azionate da corrente elettrica, indipendentemente dalla potenza, essendo le macchine, apparecchi o impianti indicati nell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ritenuti pericolosi sulla base di una presunzione iuris et de iure, che prescinde da ogni accertamento circa l'effettiva pericolosità degli stessi e circa l'idoneità di eventuali misure tecniche a ridurre tale pericolosità entro limiti più o meno esigui. Ciò, peraltro, non rende detta norma sospettabile d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 cost., poiché la insorgenza del rapporto assicurativo è pur sempre condizionata dalla esistenza di un rischio specifico, anche se minimo, cui è esposto solo il personale addetto a siffatti strumenti, e poiché, inoltre, l'entità del premio è proporzionale a quella del rischio. (V 5764/84, mass n 437436; (V 5764/84, mass n 436437; (V 5910/82, mass n 423673; (V 879/82, mass n 418729; (V 524/82, mass n 418233).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)