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Sez. 1, Sentenza n. 8638 del 21/10/1994 (Rv. 488187 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Contratto richiedente la forma scritta "ad substantiam" - Art. 1417 e art. 1414, comma secondo, cod. civ. - Disciplina - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488187-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

In ipotesi di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, di contratto per il quale sia necessaria la forma scritta "ad substantiam", non sono applicabili né l'art. 1417 cod. civ. - che prevede, tra l'altro, che le parti possono far valere, senza limiti di mezzi probatori, l'illiceità del contratto dissimulato -, né l'art. 1414, comma secondo, stesso codice - che contempla l'efficacia del contratto dissimulato avente i requisiti di sostanza e di forma -, in quanto nell'indicata ipotesi, nella quale, pur mostrando di contrattare con un soggetto, si vuole che gli effetti dell'atto si producano a favore di altri, non si hanno negozi "dissimulati", bensì contratti differenti (quello apparente e quello nascosto), sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui il preteso interponente non può provare, né per testimoni, né attraverso la produzione di una scrittura privata non trascritta, l'acquisto di un immobile, risultante, invece, in forza di atto pubblico trascritto, di proprietà del coniuge separato dell'interponente medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414 com. 2, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)