Sez. U, Sentenza n. 104 del 05/04/2000 (Rv. 535331 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Impianti radiotelevisivi locali - Potere di controllo della pubblica amministrazione - Sussistenza - Evoluzione normativa in materia - Incidenza sulla posizione giuridica del privato - Insussistenza - Posizione giuridica coinvolta da provvedimento di diniego della concessione - Interesse legittimo - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fattispecie relativa a rigetto di domanda diretta a conseguire la concessione per la radiodiffusione a carattere commerciale ex art. 32 legge n. 223 del 1990, per mancato inoltro nei termini della documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 4, comma secondo, D.L. n. 323 del 1993.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In relazione al potere pubblicistico della pubblica amministrazione di controllo delle emittenti locali radiotelevisive - già sussistente anche in un sistema di liceità delle diffusioni via etere in ambito locale e di assenza di specifica disciplina delle stesse, e rimasto in essere anche nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui alla legge n. 223 del 1990 e della successiva normativa di cui al D.L. n. 323 del 1993, convertito nella legge n. 422 del 1993, non incidenti sulla natura e sulla consistenza della posizione soggettiva del privato -, deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario e ritenersi invece quella del giudice amministrativo - stante la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva fatta valere - nel caso in cui il privato, titolare di una emittente via etere di programmi radiotelevisivi in ambito locale e privo di provvedimenti autorizzativi o concessori della pubblica amministrazione, insorga contro il provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa di diniego della concessione, per non essere stata inoltrata in termini la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti. (Nella specie il giudice amministrativo aveva rigettato l'impugnativa contro il decreto ministeriale di reiezione di domanda diretta a conseguire la concessione per la radiodiffusione a carattere commerciale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per mancato inoltro della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma secondo, D.L. n. 323 del 1993, convertito in legge n. 422 del 1993, nei termini indicati dal comma 3; tale decisione era stata impugnata in Cassazione per difetto di giurisdizione sulla base dell'assunto che in realtà era in questione il diritto al libero esercizio della radiodiffusione).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 art. 4, Legge 27/10/1993 num. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)