Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 07/03/1978 (Rv. 390495 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - INTERPRETAZIONE MERAMENTE LETTERALE - INSUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - INTERPRETAZIONE MERAMENTE LETTERALE - INSUFFICIENZA.*
In tema d'imposta di registro, il principio in base al quale l'indagine volta ad individuare gli effetti che il negozio e oggettivamente idoneo a produrre, rilevanti per la tassazione ancorche non voluti dalle parti, deve essere condotta in base al testo dell'atto soggetto ad imposta, e senza possibilita di modificarne le risultanze tramite il ricorso ad elementi estrinseci (art 8 del RD 30 dicembre 1923 n 3269 ed art 19 del DPR 26 ottobre 1972 n 634), non si traduce nell'Obbligo di interpretare quel testo secondo il suo significato meramente letterale, in quanto, anche al fine indicato, la lettera delle dichiarazioni negoziali va valutata alla stregua della complessiva portata delle clausole, poste in relazione fra loro, per ricercare l'effettivo intento perseguito ed attuato dalle parti. (V 1737/76, mass n 380502).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)