Sez. 1, Sentenza n. 221 del 10/01/1981 (Rv. 410629 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai sensi dell'art 8 della previgente legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), corrispondente all'art 19 di quella vigente (DPR 26 ottobre 1972, n 634), l'indagine volta ad individuare gli effetti del negozio rilevanti per la tassazione non e vincolata ne al significato meramente letterale dell'atto, dovendosi valutare il tenore delle dichiarazioni negoziali alla stregua della complessiva portata delle clausole, poste in relazione tra loro, per ricercare l'effettivo intento perseguito ed attuato dalle parti, ne al titolo ed alla Forma apparente dell'atto medesimo, dovendosi tener conto di ogni ulteriore elemento ricavato da esso. (nella specie, un contratto qualificato dalle parti preliminare di compravendita era stato dai giudici del merito considerato, ai fini dell'imposta in questione, vendita definitiva, sulla base della immediata immissione in possesso degli acquirenti, con contestuale attribuzione agli stessi di utili, perdite e pesi, nonche della limitazione ai terzi, senza nessuna incidenza nei rapporti interni, degli effetti di un accordo accessorio di comodato del bene. Il supremo collegio ha ritenuto corretta la decisione, alla stregua del principio surriportato). (V 1719/78, mass n 391135; (V 1123/78, mass n 390495; (V 1737/76, mass n 380502).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)