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Sez. 1, Sentenza n. 6528 del 03/07/1998 (Rv. 516936 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Debito dell'espropriante - Natura - Decorrenza - Dal giorno dell'espropriazione - Colpa dell'espropriante - Rilevanza - Esclusione - Entrata in vigore dei nuovi criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Rilevanza in relazione al debito di interessi - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516936-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI

Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta e sullo stesso sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell'indennità stessa. Sicché, a tal fine resta irrilevante la circostanza che, all'epoca della proposizione della domanda di pagamento dell'indennità, fossero entrati o meno in vigore i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in quanto l'obbligo del pagamento degli interessi da parte dell'espropriante va posto in relazione alla mera mancata corresponsione dell'indennità nel giorno dell'esproprio, a prescindere dei criteri in base ai quali quell'indennità avrebbe dovuto essere calcolata (la S.C. ha così respinto la tesi dell'espropriante, che negava l'esistenza di un proprio debito relativo agli interessi sull'indennità, sostenendo che non poteva a lui imputarsi di non avere determinato quest'ultima nei termini dettati dalla nuova normativa, sopravvenuta rispetto alla domanda dell'espropriato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)