Sez. 1, Sentenza n. 9584 del 01/10/1997 (Rv. 508428 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nel testo risultante dalla sent. Corte Cost. n. 283 del 1993 - Giudizi in corso - Diritto potestativo dell'espropriato di accettare l'indennità di espropriazione determinata secondo i nuovi criteri - Esercizio - Effetto liberatorio dall'abbattimento del 40 per cento - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Qualora il giudizio di opposizione alla determinazione all'indennità di espropriazione sia in corso alla data di entrata in vigore di nuovi criteri previsti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, l'opponente, con la manifestazione, nel corso del giudizio stesso, della volontà di esercitare il diritto potestativo di accettare l'indennità determinata ai sensi del citato art. 5 bis (implicante, pertanto, la rinunzia a contestare sia l'applicabilità alla fattispecie della stima dimidiata introdotta dallo "jus superveniens", sia la determinazione di quella in concreto operata dal giudice adito, alla stregua del dato istruttorio), può sottrarsi all'ulteriore detrazione del 40 per cento prevista dalla menzionata norma. A tal fine, non avendo il citato intervento della Corte costituzionale inciso sul procedimento di determinazione dell'indennizzo, resta fermo che non spetta all'espropriante determinare ed offrire l'indennità (definitiva) di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)