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Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004 Ud. (dep. 27/01/2005) Rv. 230451 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Condizioni per la sussistenza - Necessità della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230451-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)