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Sez. 1, Sentenza n. 16883 del 13/04/2010 Ud. (dep. 04/05/2010) Rv. 246753 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Esistenza di un'associazione di tipo mafioso - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246753-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (Nel caso concreto, si trattava di un gruppo criminale dedito alle estorsioni, che era stato ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. piuttosto che a quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto non aveva ancora conseguito l'egemonia sul territorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)