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Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 31/03/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211178 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Necessità che sia contestata o dimostrata l'esistenza di un'associazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211178-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere; la circostanza aggravante "de qua", infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)