diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 08/03/1982 (Rv. 419279 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMISSIONE NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI - SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419279-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMISSIONE NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI - SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

Qualora in Sede di appello non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti in ipotesi di cause scindibili, la sentenza non è soggetta a Cassazione, qualora al momento della decisione da parte della Corte di Cassazione siano già decorsi i termini per l'appello contro la pronunzia del giudice di primo grado. (Conf 2393/80, mass n 406101; (Conf 2116/80, mass n 405774).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)