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Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 06/06/1983 (Rv. 428782 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - DISTINZIONI - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428782-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - DISTINZIONI - EFFETTI E CONSEGUENZE.*

La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro cui è stata proposta ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura di quella prevista dal precedente art. 331, relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in jus per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale, con l'unico effetto, in caso di omissione dell'indicata notificazione (sia stata o meno essa ordinata dal giudice), che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza (onde la sentenza non può essere utilmente emessa) fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.. pertanto, la sentenza d'appello ove non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, in relazione a cause scindibili, è annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 citato non produce alcun effetto. (V 1469/82, mass n 419279; (V 2393/80, mass n 406101; (V 2116/80, mass n 405774).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)