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Sez. 2, Sentenza n. 29924 del 17/04/2007 Cc. (dep. 23/07/2007) Rv. 237697 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura riemessa dal giudice competente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 27 cod.proc.pen. - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237697-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Anche nel caso in cui il giudice competente abbia riemesso l'ordinanza applicativa di una misura cautelare dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 27 cod.proc.pen., non è dovuto nuovo interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati fatti nuovi, ovvero il provvedimento sia fondato su indizi od esigenze cautelari in tutto od in parte diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)