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Sez. 2, Sentenza n. 16048 del 06/04/2005 Cc. (dep. 28/04/2005) Rv. 231335 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE | Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione da parte del giudice competente - Necessità di procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231335-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE

In tema di misure cautelari, il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente e che rinnovi la misura da questi disposta non deve rinnovare l'interrogatorio della persona "in vinculis" ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto l'art. 27 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di emettere una nuova misura cautelare richiama il solo art. 292 cod. proc. pen., ma non l'art. 294 cod. proc. pen., che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura, né l'art. 302 cod. proc. pen., che prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)