Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 26/06/1997 (Rv. 505486 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Accertamento del diritto - Criteri - Condizioni patrimoniali dell'ex coniuge - Incrementi patrimoniali configuranti sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio - Rilevanza - Incrementi derivati all'obbligato da attività professionale iniziata solo successivamente allo scioglimento del matrimonio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di revisione dell'assegno.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello goduto al momento del divorzio, o che poteva ragionevolmente e legittimamente fondarsi su aspettative maturate in costanza di matrimonio. Ne consegue che possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio soltanto quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative già presenti al momento del divorzio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso di prendere in considerazione ai fini della revisione dell'assegno di divorzio gli incrementi di reddito derivati all'obbligato dall'attività di dentista iniziata soltanto dopo lo scioglimento del matrimonio).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)