Sez. 3, Sentenza n. 9986 del 24/11/1994 (Rv. 488806 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità - Obbligo di osservanza delle norme processuali - Sussistenza - Limiti del giudizio di equità - Nozione - Violazione - Impugnabilità in cassazione - Accertamento del rispetto dei limiti o mancata denuncia della loro violazione - Improponibilità della censura - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 3 legge 30 luglio 1984 n. 399, il quale attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali, può essere impugnata con il ricorso per Cassazione soltanto per violazione dei limiti del giudizio di equità, costituiti dalle norme della Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento e da quelle norme che esprimono i principi regolatori della materia, intesi come linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa. Pertanto, se il rispetto di tali limiti sia stato accertato o se il loro mancato rispetto non sia stato denunziato, nessuna censura è proponibile in ordine alla determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa (nella specie, in applicazione del principio surriportato, la S.C. ha dichiarato improponibile la censura con la quale si lamentava che il conciliatore aveva ritenuto che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3) cod. civ. riguarda esclusivamente il corrispettivo della locazione e non altre spese imputabili al rapporto locativo, quali le spese condominiali, quelle di riscaldamento e la tassa rifiuti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)