Sez. 6, Sentenza n. 1493 del 28/11/1994 Ud. (dep. 13/02/1995) Rv. 200877 - 01
Stupefacenti - In genere | Circostanza attenuante del ravvedimento attuoso - Operatività - Condizioni - Differenze rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - Indicazione.
Stupefacenti - In genere
In tema di attenuante del ravvedimento attuoso in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, all'espressione "anche" di cui all'art. 73, settimo comma, va assegnato valore disgiuntivo; conformemente del resto, all'imprescindibile necessità che il contributo debba essere "efficace". Peraltro, le conseguenze considerate dall'art.73, settimo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 non si riducono a quelle scaturite dal fatto così come realizzato, in un dato momento dal reo, ma si riferiscono anche alla protrazione, e quindi, alla permanenza, del reato, ovvero alla consumazione di successivi delitti che del primo integrino lo sviluppo. Diversamente da quanto previsto dall'art. 62, n. 6, cod. pen., possono, dunque, concretare l'attenuante in esame anche le confessioni e le chiamate in correità le quali consentano l'interruzione del protrarsi del reato o la scoperta di complici ma non quelle che siano prive di riscontri estrinseci o che conducano soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'identificazione dei soggetti aventi un ruolo soltanto secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata; o, addirittura, nel senso di ricomprendere nell'area dell'art. 73, settimo comma, quei delitti che, costituenti progressione dell'originaria attività criminosa di cui il soggetto si è reso autore o partecipe, troverebbero nelle dette risorse il presupposto causale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)