Sez. 6, Sentenza n. 12936 del 25/06/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 216028 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Non superamento non solo della pena base ma anche di quella relativa all'aumento per la continuazione - Necessità - Mantenimento della proporzione tra pena base e aumento per la continuazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Ai fini del divieto di "reformatio in pejus", per "pena" deve intendersi non solo il risultato finale ottenuto dopo avere calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Sicché, qualora l'appello dell'imputato sulla entità della pena sia accolto il giudice ha solo l'obbligo di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva. Peraltro, ove il giudice di appello abbia diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risulti diminuita.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)