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Sez. 5, Sentenza n. 5764 del 17/02/1998 Ud. (dep. 15/05/1998) Rv. 210527 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Continuazione - Percentuali di aumento - Maggiorazione - Pena complessiva immutata - Ammissibilità - Divieto di "reformatio in pejus": varietà del reato continuato.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210527-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in pejus", qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato "satellite". Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art.597 cod. proc. pen., che ha lo scopo di rendere generale e effettivo il divieto, con la conseguenza che l'esigenza di non modificare "in malam partem" le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)