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Sez. 5, Sentenza n. 5938 del 12/03/2009 (Rv. 607769 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Avviso di liquidazione di imposta di successione, Invim ed oneri accessori - Impugnazione non della quantificazione, ma dell'atto impositivo - Lite pendente suscettibile di definizione - Configurabilità - Fondamento - Fondatezza o meno delle ragioni addotte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607769-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, costituisce lite pendente, suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di successione, Invim ed oneri accessori, allorché venga contestata non la mera quantificazione dell'imposta dovuta, ma l'atto impositivo, facendosi valere l'inosservanza del termine fissato dall'art. 27 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e la mancata notifica di un atto presupposto (nelle specie, l'atto di attribuzione della rendita catastale in base al quale era stata effettuata la liquidazione), senza che assuma alcun rilievo la circostanza che le ragioni prospettate dal contribuente siano, o no, fondate.

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)