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Sez. 5, Sentenza n. 22846 del 10/11/2010 (Rv. 615616 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Presupposti - Lite pendente - Nozione - Provvedimento dell'Amministrazione applicativo di un'imposta in luogo di un'altra - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615616-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, esulano dal concetto di lite fiscale pendente, definibile ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica della dichiarazione del contribuente, mentre vi rientrano quelle in cui l'Ufficio abbia rettificato la dichiarazione, contestando l'esistenza di uno dei presupposti dell'imposta in essa indicata ed applicandone un'altra in sua vece, con conseguente richiesta di un diverso importo, costituendo tale attività esercizio della potestà di accertamento dell'Amministrazione e, quindi, manifestazione di un potere impositivo. (Fattispecie relativa ad immobili caduti in successione, in cui la S.C., cassando la sentenza della Commissione Tributaria regionale, ha ritenuto definibile in via agevolata la controversia relativa al provvedimento con cui l'Ufficio, in sede di controllo sulle denunce di successione, aveva applicato l'Invim invece dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 11, comma 3, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, contestando l'esistenza dei presupposti temporali per la sua applicazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 11 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)