Sez. 1, Sentenza n. 5038 del 08/03/2005 (Rv. 582156 - 01)
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 - Successione universale dei comuni nei beni e rapporti dei disciolti enti ospedalieri - Successione delle unità sanitarie locali nei beni dei comuni o delle province - Successione nei rapporti obbligatori - Esclusione - Conseguenze in tema di titolarità dell'obbligazione risarcitoria per occupazione appropriativa di suolo privato.
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI
In tema di successione tra enti pubblici, l'art. 5, primo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (anche nel testo sostituito dall'art. 6 d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) prevede il trasferimento, al patrimonio delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, dei soli beni e attrezzature (già facenti parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali), non anche dei rapporti giuridici (di carattere obbligatorio, non reale) già trasferiti ai comuni in quanto successori dei disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 legge 23 dicembre 1978, n. 833; pertanto, la titolarità dell'obbligazione di risarcimento del danno derivante dalla occupazione appropriativa di suolo in pregiudizio di un privato, conseguente alla realizzazione di un'opera pubblica da parte di un ente ospedaliero disciolto, mentre è trasferita al comune, a titolo di successione universale, ai sensi dell'art. 66 legge n. 833 del 1978, cit., non è, invece, ulteriormente trasferita alla unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992, cit.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)