Sez. 5, Sentenza n. 43373 del 06/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005) Rv. 233079 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Certificazione medica - Contenuto - Impossibilità a comparire - Mancata indicazione della durata della malattia - Insufficienza ai fini del rinvio.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, essendo rimessa al giudice la valutazione non solo della gravità e del carattere assoluto dello stesso, ma anche della sua attualità, è legittimo il diniego del rinvio chiesto sulla base di un certificato medico nel quale non sia stata indicata la prevedibile durata della malattia. (In motivazione la Corte ha osservato che l'onere di provare l'impedimento grava interamente sull'imputato e che questi non può invocare la normativa sulla "privacy" che prevede la redazione del certificato medico senza indicazione della patologia e dei tempi di degenza connessi, posto che tale normativa è a tutela della riservatezza del privato e non può pertanto essere invocata da chi abbia interesse a provare la natura della malattia atta ad integrare il legittimo impedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)