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Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 08/09/1977 (Rv. 387624 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER I DANNI CAGIONATI DALLE COSE TENUTE IN CUSTODIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387624-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER I DANNI CAGIONATI DALLE COSE TENUTE IN CUSTODIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La responsabilita per i danni cagionati dalle cose tenute in custodia, ai sensi dell'art 2051 cod civ, ha la sua base giuridica in una presunzione di colpa nei confronti di colui che, esercitando un potere di controllo sulla cosa, ha l'Obbligo di vigilare affinche la cosa stessa, non rechi danno a terzi. Tale responsabilita, pero, comporta che il danno deve essersi verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, oppure in conseguenza dello sviluppo di un agente, di un elemento, di un carattere, che abbiano conferito alla cosa stessa una idoneita al nocumento. (V 280/75, mass n 373492; (V 2584/73, mass n 366050; (V 1698/73, mass n 364619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)