Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009 (Rv. 606950 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. - Rimedi esperibili antecedentemente alle modifiche introdotte con le leggi n. 80 del 2005 e n. 52 del 2006 - Riccorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità - Proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. (nel testo vigente antecedentemente alle sostituzioni intervenute per effetto dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell'art. 18 della legge n. 52 del 2006, che ne hanno previsto l'impugnabilità con il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ.), sono opponibili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. oppure revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi, ma non sono suscettibili di ricorso per cassazione in virtù dell'art. 111 Cost., non avendo contenuto decisorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)