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Sez. 2, Sentenza n. 1238 del 09/04/1976 (Rv. 379933 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PER QUALUNQUE AZIONE CONCERNENTE LE PARTI COMUNI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379933-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PER QUALUNQUE AZIONE CONCERNENTE LE PARTI COMUNI - SUSSISTENZA.*

A norma dell'art 1131 cod civ, comma secondo, l'amministratore del condominio puo essere convenuto in giudizio per qualunque Azione, anche se di natura petitoria, concernente le parti comuni dell'edificio. (V 3751/75, mass n 377953; (V 3908/74, mass n 372467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)