Sez. 2, Sentenza n. 1238 del 09/04/1976 (Rv. 379933 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PER QUALUNQUE AZIONE CONCERNENTE LE PARTI COMUNI - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PER QUALUNQUE AZIONE CONCERNENTE LE PARTI COMUNI - SUSSISTENZA.*
A norma dell'art 1131 cod civ, comma secondo, l'amministratore del condominio puo essere convenuto in giudizio per qualunque Azione, anche se di natura petitoria, concernente le parti comuni dell'edificio. (V 3751/75, mass n 377953; (V 3908/74, mass n 372467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)