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Sez. 2, Sentenza n. 537 del 06/02/1978 (Rv. 389841 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONI CONCERNENTI LE PARTI COMUNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389841-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONI CONCERNENTI LE PARTI COMUNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 1131 secondo comma cod civ, ove stabilisce che l'amministratore del condominio di edificio puo essere convenuto in giudizio per qualunque Azione concernente le parti comuni, comporta che, in detti giudizi, l'amministratore medesimo abbia la rappresentanza passiva del condominio e non abbisogni di autorizzazione dell'assemblea, ne per resistere alla domanda, ne per impugnare la sentenza che accolga la stessa. (V 1238/76, mass n 379933; (V 3751/75, mass n 377953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)