Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 29/11/1974 (Rv. 372467 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - AZIONI CONCERNENTI LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PARTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO, MA POSTE STABILMENTE AL SERVIZIO DI TUTTI - INCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - AZIONI CONCERNENTI LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PARTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO, MA POSTE STABILMENTE AL SERVIZIO DI TUTTI - INCLUSIONE.*
A norma del secondo comma dell'art 1131 cod civ, l'amministratore di un condominio puo essere convenuto in giudizio per qualunque Azione concernente le parti comuni dell'edificio. A tal fine, per parti comuni ben possono intendersi non solo quelle la cui comproprieta spetta a tutti i condomini, ma anche quelle che, pur appartenendo esclusivamente ad uno o ad alcuni dei condomini, sono tuttavia poste stabilmente al servizio di tutti e, come tali, sono amministrate dall'amministratore del condominio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)