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Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 16110 del 08/07/2010 (Rv. 613866 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità - Funzioni parlamentari - Nozione - Conseguenze - Violazione del requisito della corrispondenza sostanziale dei contenuti della dichiarazione del deputato o senatore con l'atto parlamentare - Ritenuta insindacabilità da parte della Camera di appartenenza - Conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione - Fattispecie relativa all'assunto contenuto diffamatorio di dichiarazione di parlamentare resa in trasmissione televisiva.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613866-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

Le funzioni di membro del Parlamento, nel cui ambito esclusivo opera la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68 Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre, però, alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare. A tal fine, occorre che nell'opinione manifestata all'esterno dal membro del Parlamento sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e restando, perciò, esclusa dalla copertura dell'insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico (v., tra le tante, Corte cost., sent. nn. 10, 56 e 82 del 2000). Configurandosi quest'ultima eventualità, il giudice - nell'ipotesi in cui la Camera di appartenenza abbia ritenuto la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal proprio membro ai sensi del citato art. 68 Cost. - deve sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la sua risoluzione (Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una a causa risarcitoria intentata da magistrato nei confronti di un parlamentare per le opinioni, ritenute diffamatorie, dallo stesso espresse durante una delle puntate della serie televisiva "Sgarbi quotidiani", non riconducibili ad alcun atto tipico della funzione di membro del Parlamento ed avulse da qualsiasi connotazione istituzionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Costituzione art. 134, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)