Sez. 3, Sentenza n. 5419 del 19/08/1983 (Rv. 430342 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ACCERTAMENTO - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - TITOLARITÀ DI PICCOLA IMPRESA AGRICOLA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ACCERTAMENTO - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - TITOLARITÀ DI PICCOLA IMPRESA AGRICOLA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'accertamento del diritto del concedente alla cessazione della proroga legale dei contratti agrari, ex art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, può essere considerato coltivatore diretto, alla stregua dell'art. 2083 cod. civ., colui che è titolare di una piccola impresa agricola, da lui organizzata e diretta sulla base del prevalente lavoro proprio (anche se consistente in una mera attività di sorveglianza, con istruzioni e direttive, sia pure a livello non tecnico e professionale) e di quello dei suoi familiari, lavoro (agricolo) che, ancorché non esclusivo, deve avere, comunque, connotati di abitualità, o continuità, e di stabilità, o permanenza. (V 6721/82, mass n 424356; (V 892/82, mass n 418743; (V 407/82, mass n 418116).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)