Sez. L, Sentenza n. 407 del 21/01/1982 (Rv. 418116 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA FIGURA DEL PICCOLO IMPRENDITORE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA FIGURA DEL PICCOLO IMPRENDITORE.*
La nozione di coltivatore diretto cui fa riferimento, in tema di cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, l'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, che ha sostituito l'art. 1 comma secondo, lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, coincide con la figura di piccolo imprenditore che l'art. 2083 cod. civ. individua nella persona che, al fine della produzione di beni, esercita professionalmente l'attività economica della coltivazione della terra, servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio, anche se non manuale, e dei componenti della famiglia. (V 1420/80, mass n 404965; (V 3132/78, mass n 392582; (V 227/78, mass n 389514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)