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Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 10/03/2006 (Rv. 587336 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Deferimento del giuramento suppletorio - Potere discrezionale del giudice di merito - Presupposti - Valutazione - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587336-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il deferimento del giuramento suppletorio, anche qualora sia stato espressamente richiesto da una parte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta " semiplena probatio " ed alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)