Sez. 1, Sentenza n. 3361 del 28/07/1977 (Rv. 386904 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - APPLICAZIONE DI UNA LEGGE DIVERSA DA QUELLA INDICATA DALLE NORME ITALIANE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - IRRILEVANZA - LIMITI - CONVENZIONE ITALO TEDESCA 9 MARZO 1936 - SENTENZA TEDESCA DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO TRA CITTADINI ITALIANI PER MALTRATTAMENTI - MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 EX ART 17 DELLE PRELEGGI - DELIBAZIONE - LEGITTIMITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - APPLICAZIONE DI UNA LEGGE DIVERSA DA QUELLA INDICATA DALLE NORME ITALIANE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - IRRILEVANZA - LIMITI - CONVENZIONE ITALO TEDESCA 9 MARZO 1936 - SENTENZA TEDESCA DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO TRA CITTADINI ITALIANI PER MALTRATTAMENTI - MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 EX ART 17 DELLE PRELEGGI - DELIBAZIONE - LEGITTIMITA.*
L'applicazione al rapporto controverso, da parte del giudice straniero, di una legge diversa da quella indicata dalle norme italiane di diritto internazionale privato non osta al riconoscimento della sentenza straniera, purche questa non sia contraria all'ordine pubblico. Di questo principio e espressione l'art 4 della convenzione italo-tedesca 9 marzo 1936 (resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n 106 e lasciata in vigore, per la materia matrimoniale, dall'art 55 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804), secondo cui la non applicazione della legge di cittadinanza della parte non impedisce il riconoscimento della sentenza straniera che risulti egualmente fondata alla stregua di detta legge. Puo essere, pertanto, riconosciuta in Italia la sentenza tedesca che abbia sciolto un matrimonio tra cittadini italiani per maltrattamenti, non applicando - come vuole l'art 17 preleggi - l'art 3 della legge italiana di divorzio n 898 del 1970, richiedente la condanna penale in conseguenza dei maltrattamenti, poiche detta sentenza tedesca e pur sempre fondata su cause gravi e obiettive, prefigurate dalla legge e sintomatiche di un irrimediabile disfacimento della comunione coniugale. (Conf 1593/76, mass n 380344).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 14/01/1937 num. 106, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)