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Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 23/03/1994 (Rv. 485862 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità provvisoria - Determinazione - Successiva cessione volontaria del bene all'espropriante - Indennità aggiuntiva o risarcimento del danno - Richiesta da parte dell'affittuario del fondo - Controversia relativa - Tribunale in primo grado - Cognizione - Devoluzione.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485862-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

La speciale competenza per materia della Corte di appello a decidere, in unico grado, le cause di opposizione avverso la stima della indennità di espropriazione, stabilita dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, postula che l'indennità medesima sia stata concretamente determinata secondo il procedimento regolato da detta legge. Pertanto esula dalla suddetta competenza, e resta devoluta alla cognizione del Tribunale in primo grado, la domanda con la quale l'affittuario del fondo espropriato, a fronte della cessione volontaria del bene da parte proprietario all'espropriante dopo la determinazione dell'indennità provvisoria, richieda la corresponsione dell'indennità aggiuntiva prevista dal secondo comma dell'art. 17 della citata legge n. 865 del 1971, o il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)