Sez. 1 - , Sentenza n. 8272 del 27/01/2021 Ud. (dep. 02/03/2021) Rv. 280602 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Aumento di pena in misura inferiore al limite legale - Appello del solo imputato - Conferma della pena irrogata - Violazione del divieto di “reformatio in peius”.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, anche se l'aumento sia stato quantificato dal giudice di primo grado in misura inferiore al limite legale di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)