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Sez. 2, Sentenza n. 7821 del 03/08/1990 (Rv. 468549 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468549-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RIMEDI ESPERIBILI.*

Il provvedimento che nega la sospensione del processo, al pari di quello che la dispone, ha carattere ordinatorio e non deciderlo, in quanto si limita a regolare lo svolgimento del processo senza pronunciare sulle pretese in esso dedotte, e, pertanto, è solo revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è impugnabile, neppure mediante ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., ancorché adottato erroneamente con la Forma della sentenza; ciò, tuttavia, non preclude la possibilità di far valere le doglianze inerenti la mancata sospensione attraverso la impugnazione della sentenza che abbia definito il giudizio, sul presupposto della insussistenza delle condizioni di legge per la sospensione, in quanto in tal caso ciò che Forma l'oggetto del gravame è costituito non dal provvedimento relativo alla sospensione, ma dalla sentenza con la quale si è ritenuto possibile definire il processo senza disporre la sospensione. (V 9053/87, mass n 456321; (V 2670/86, mass n 445726).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)