Sez. 3, Sentenza n. 5421 del 19/08/1983 (Rv. 430345 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI QUIETANZA - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI QUIETANZA - INSUFFICIENZA.*
Ad integrare l'atto scritto richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare detta volontà; tale contenuto non può pertanto riconoscersi ad una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dà la prova dello avvenuto adempimento di un Obbligo contrattuale, ma non pone in essere il contratto stesso e non vale, quindi, ad integrare i requisiti di Forma richiesti dall'art. 1350 cod. civ. per l'esistenza del contratto. (V 6822/82, mass n 424449; (V 4438/81, mass n 415144; (Conf 1808/81, mass n 412487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)